Legge 210

La legge n. 210 del 2 agosto 2004, entrata in vigore il 28 agosto 2004, ha introdotto una serie di strumenti normativi finalizzati a fronteggiare un fenomeno, quello dei fallimenti immobiliari, che solo nell’ultimo decennio ha coinvolto, come vittime, oltre 200.000 famiglie in tutta Italia. La legge ha posto in capo al costruttore, imprenditore o cooperativa edilizia, che promette di vendere o vende un immobile da costruire o stipuli altro contratto, un obbligo cauzionale a tutela del patrimonio dell’acquirente e una copertura danni a garanzia della “durata certa” (in funzione all’art. 1669 c.c.) dell’opera realizzata e trasferita con rogito notarile.

Lo stesso obbligo è previsto per chi dà in leasing un immobile e uesta operazione comporti la cessione futura del bene o della titolarità del diritto di godimento. In pratica si tratta di garantire all’acquirente gli anticipi che il futuro proprietario versa al costruttore in modo da preservarlo da eventuali inadempienze o, peggio, fallimenti.

Gli obblighi derivanti da questa legge riguardano garanzie non solo cauzionali, ma anche del settore Danni. Per questa copertura, in particolare la legge stabilisce che devono essere previste “forme di tutela dell’acquirente, imponendo l’obbligo che il costruttore fornisca altresì garanzie per il risarcimento al quale sia tenuto ai sensi della vigente disciplina per vizi e difformità che siano manifesti successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o dell’atto definitivo di assegnazione…” ovvero che risposa di quanto prevede a suo carico l’art. 1669 del Codice Civile.