Nuovo codice degli Appalti: novità introdotte dal D.Lgs. 36/2023

ART. 50 – PROCEDURE SOTTO SOGLIA (Procedure per affidamento)

Il nuovo Codice accelera l’assegnazione di appalti di piccolo/medio importo, modificando le soglie di importi per le procedure sottosoglia, dando la possibilità alle stazioni appaltanti di affidare direttamente, anche senza consultazione di più operatori economici nei seguenti casi:

• Lavori fino a € 150.000,00.
• Servizi e forniture (compresi servizi di ingegneria/architettura e progettazione) fino a € 140.000,00.

NO GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO OFFERTA (VEDI ART.53)

Si ricorre alla procedura negoziata, ma senza bando nei seguenti casi:
• Lavori per importi pari o superiori a 150mila euro e inferiore a 1 milione di euro, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti.
• Lavori per importi pari o superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia comunitaria (5.382.000 euro), previa consultazione almeno di 10 operatori economici.
• Servizi e Forniture per importi pari o superiore a 140mila euro e fino alle soglie dell’art. 14 milione di euro, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti.

GARANZIA PROVVISORIA: Per i casi suddetti, se sussistono esigenze particolari, PUO’ ESSERE RICHIESTA SOTTO FORMA DI CAUZIONE O FIDEIUSSIONE FINO ALL’ ALL’IMPORTO DELL’1% del valore del contratto (vedi art. 53 c. 1 -2 e 3).

GARANZIA DEFINITIVA: l’ente, per casi motivati, può non chiedere la garanzia definitiva. Se richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell’importo contrattuale. (vedi art. 53 c.4).


ART. 82 – DOCUMENTI DI GARA

• Bando, Disciplinare, Capitolato e Condizioni contrattuali proposte
(In caso di contrasto tra le disposizioni nei documenti prevalgono quelle indicate nel bando o nell’avviso di gara).


ART. 106 – GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

COMMA 3.
1. deve essere emessa e firmata digitalmente.

2. deve essere verificata telematicamente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabile dall’AGID con il provvedimento di cui all’articolo 26 comma 1.

COMMA 8.
Riduzioni:

1) del 30% per certificazioni UNI CEI EN 45000/UNI CEI EN ISO/IEC 17000/UNI CEI ISO 9000.

2) del 50% non cumulabile con quella del punto 1), per micro-piccole e medie imprese e dei raggruppamenti costituiti solo da micro, piccole e medie imprese.

Le microimprese sono definite come imprese con meno di 10 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Le piccole imprese sono definite come imprese con meno di 50 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
Le medie imprese sono definite come imprese con meno di 250 occupati e che realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

3) ulteriore riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione prevista ai punti 1) e 2), quando l’operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3.

4) ulteriore riduzione del 20%, cumulabile con la riduzione prevista ai punti 1) e 2), per le restanti tipologie di certificazioni (es Emas e Uni en Iso 14001), individuate nell’allegato II.13.

COMMA 10.
Per i non aggiudicatari degli appalti: la garanzia provvisoria da loro presentata perde di efficacia comunque alla scadenza dei trenta giorni dall’aggiudicazione.

 

ART. 117 – GARANZIE DEFINITIVE

COMMA 1.
Per la sottoscrizione del contratto l’appaltatore costituisce una garanzia definitiva, con le modalità previste all’art. 106, pari al 10% dell’importo contrattuale.

In caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10% dell’importo contrattuale.

Per Accordi Quadro: garanzia calcolata al 2% dell’importo dell’accordo quadro.

Per Accordi Attuativi: l’importo della garanzia può essere anche inferiore al 10% del valore dei contratti, con l’indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2 (per ribassi superiore al 10 ecc.).

COMMA 3.
Si applicano le stesse riduzioni previste dall’articolo. 106 c. 8 per la garanzia provvisoria.

COMMA 4.
Negli appalti di lavori l’appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l’applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria per l’anticipazione e la garanzia per la rata di saldo. La stazione appaltante si può ovviamente opporre.

 

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