Il Decreto-Legge n. 13 del 25 febbraio 2022 il cui titolo è “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonchè sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” introduce alcune novità in termini di coperture assicurative per gli asseveratori, ovvero i tecnici qualificati che, nell’ambito dei progetti che usufruiscono del Superbonus 110%, redigono le attestazioni di prestazione energetica, evidenziando gli interventi necessari per elevare la classe energetica di un edificio o effettuano una perizia statica per adeguamenti sul fronte della sicurezza sismica.
Le novità contenute nel provvedimento che aggiorna e modifica il DL 34/2020 riguardano due aspetti ben precisi:
- il massimale minimo assicurato per ogni intervento, precedentemente fissato in euro 500.000,00 indipendentemente dal costo dell’investimento, è stato modificato nel valore dell’importo dell’intervento stesso. Ciò significa che fino ad oggi una riqualificazione di un edificio costata ad esempio 200.000,00 euro, doveva essere assicurata con un massimale fisso di 500.000,00: il nuovo provvedimento indica, invece, che quel medesimo intervento deve avere un massimale esattamente di 200.000,00 euro.
- Il tecnico asseveratore, con il nuovo DL, deve stipulare una polizza assicurativa per ogni intervento che svolge e non più una polizza omnicomprensiva per tutti i cantieri seguiti, come richiedeva il DL 34/2020.
Queste novità in ambito assicurativo diventeranno operative per tutti i lavori avviati 90 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto, ovvero dal prossimo 28 maggio 2022.
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