Nuova normativa sugli “ecoreati”: i rischi ambientali

Con la pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” della legge 68/2015 relativa agli ecoreati, dal 29 maggio scorso sono operative le nuove norme sui reati ambientali, che intervengono anche in seguito a importanti fatti di cronaca, di cui il caso dell’Ilva di Taranto è solo l’ultima di una lunga serie.

Si inserisce, quindi, nel Codice Penale un nuovo titolo dedicato ai reati contro l’ambiente che riguarda specificatamente:

  1. Inquinamento ambientale: punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con multe da 10 mila a 100 mila euro, ma il suo perfezionamento richiede una duplice condizione: l’esistenza di un danno ambientale e di una condotta abusiva.
  2. Disastro ambientale: anche l’abusivismo è presente nel disastro ambientale: può costare fino a 15 anni di reclusione. Per parlare di disastro ambientale è necessario che si verifichino alcune condizioni che riguardano un’alterazione senza ritorno dell’equilibrio dell’ecosistema, la possibilità di eliminare le conseguenze solo con mezzi particolarmente onerosi e un’offesa all’incolumità pubblica
  3. Traffico e abbandono di materiale radioattivo: punito con la reclusione da due a sei anni
  4. Impedimento di controllo: punito con il carcere, da 6 mesi a 3 anni, il tentativo di depistare o compromettere le indagini mettendo off-limit i luoghi oggetto di controllo.
  5. L’omessa bonifica: punisce (reclusione da uno a quattro anni e multa da 20 a 80 mila euro) chi, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice non provvede alla bonifica.

Fra le novità più rilevanti, tra quelle che aggravano la posizione di chi commette il reato, segnaliamo l’allungamento della prescrizione in maniera proporzionale alla gravità del reato, la sanzione per ”danno economico”, che prevede la reclusione da due a sei anni e multe da ventimila a sessantamila euro. Per quanto riguarda le novità che permettono un alleggerimento della posizione delittuosa, segnaliamo il ”ravvedimento operoso” che prevede una considerevole diminuzione di pena, l’eventuale messa in sicurezza, bonifica e ripristino quali attenuanti di pena e non come causa di non punibilità, la ”causa di non punibilità” per chi volontariamente rimuove il pericolo o elimina il danno da lui stesso provocato.

Le coperture per la responsabilità civile ambientale, comprendono i costi relativi alla messa in sicurezza, alla bonifica ed all’eventuale ripristino dei luoghi, cioè rispondono alle misure concrete di mitigazione del danno indicate dal legislatore che consentono così una potenziale riduzione della pena inflitta. Queste coperture, inoltre, garantiscono che la confisca dei beni dell’imputato non trovi applicazione, poiché soddisfano le necessità di prevenzione, salvaguardia ed eventuale ripristino dell’ambiente così come previsto dalla legge. Una copertura assicurativa per il rischio inquinamento è quindi strategica: non è possibile pensare di coprire tali rischi con l’estensione “inquinamento accidentale” delle classiche RC aziendali. Servono polizze ad hoc, come le soluzioni assicurative proposte da Ciba Brokers che, grazie a rapporti con primari assicuratori internazionali, sono pienamente rispondenti ai rischi e alle responsabilità previste dalla normativa vigente.

Con l’introduzione di questi nuovi ecoreati, inasprendosi le pene previste dal D.lgs.231/01, è quindi opportuno che le aziende si adoperino per attivare programmi assicurativi specifici: un’azione si rende necessaria, sempre in termini di danni ambientali, anche nella recente adozione del DL 78/2015 (rifiuti e emissioni industriali). Ne deriva, in definitiva, che le recenti evoluzioni normative rendono il reo sempre più facilmente perseguibile dagli organi competenti.

Per una consulenza personalizzata in materia di ecoreati e dei possibili programmi assicurativi implementabili, chiama subito i consulenti Ciba Brokers: tel. 051.7096411 – e mail: segreteria@cibabrokers.it